Art. 2 — Definizioni
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Formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:
- a)reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo;
- b)attivita' di comunicazione elettronica ad uso privato;
- c)tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica;
- d)servizi radioelettrici. Non formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:
- a)servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti;
- b)apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che attua la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della televisione digitale;
- c)disciplina dei servizi della societa' dell'informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, e disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.
Testo vigente dal 15 settembre 2003 al 24 dicembre 2021 · versione 0 su Normattiva