Art. 200
Norme tecniche
Il Ministero, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare le stazioni e gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali che, a norma delle disposizioni particolari che li regolano, abbiano l'obbligo o la facolta' di installarli.
Testo vigente dal 15 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva