Art. 204 — Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili
Il Ministero ha facolta' di far ispezionare dall'autorita' competente ai sensi della vigente normativa gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali al fine di accertare la rispondenza alle norme tecniche, di cui all'articolo 200, e di constatarne l'efficienza.
Testo vigente dal 15 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva