Art. 213
Vigilanza
Il Ministero ed il Ministero delle attivita' produttive, congiuntamente, hanno facolta' di fare ispezionare da propri funzionari tecnici qualsiasi fabbrica, stazione, linea, apparato od impianto elettrico, ai fini della vigilanza sull'osservanza delle norme di cui all'articolo 208.
Testo vigente dal 15 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva