Art. 216Impianti od apparecchi installati nelle navi ed aerei nazionali - Inosservanza di norme - Sanzioni

Le sanzioni previste dall'articolo 215, comma 2, si applicano anche se i fatti siano commessi a bordo di navi od aerei nazionali. Il Ministero puo' provvedere direttamente, a spese del contravventore, a rimuovere l'impianto abusivo ed al sequestro degli apparecchi.

Testo vigente dal 15 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art216 · fonte su Normattiva