Art. 216 — Impianti od apparecchi installati nelle navi ed aerei nazionali - Inosservanza di norme - Sanzioni
Le sanzioni previste dall'articolo 215, comma 2, si applicano anche se i fatti siano commessi a bordo di navi od aerei nazionali. Il Ministero puo' provvedere direttamente, a spese del contravventore, a rimuovere l'impianto abusivo ed al sequestro degli apparecchi.
Testo vigente dal 15 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva