Art. 219 — Disposizione finanziaria
Dall'attuazione del Codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Testo vigente dal 15 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Dall'attuazione del Codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
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Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 2271 — Norma finanziaria
Dall'attuazione del codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.…
Art. 5 — Disposizione finanziaria
Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.…
Art. 208
finanziarie (articolo 19 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149) 1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione…
Art. 228 — Clausola di invarianza finanziaria
Dall'attuazione del presente codice e dei suoi allegati non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente codice e dai suoi allegati con le risorse umane…
Art. 58 — Disposizioni finanziarie
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.…
Art. 67 — Clausola di invarianza finanziaria
Dalle disposizioni recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art219 · fonte su Normattiva