Art. 228 codice dei contratti pubblici — Clausola di invarianza finanziaria
Dall'attuazione del presente codice e dei suoi allegati non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente codice e dai suoi allegati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 20 settembre 2023, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva