Art. 22 — Mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta di servizi di connettivita'
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[1](( (Mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta di servizi di connettivita') (art. 22 eecc)))
[2](( Entro il 21 dicembre 2023, il Ministero e l'Autorita' realizzano, ciascuno per i propri ambiti di competenza e finalita' istituzionali, una mappatura geografica della copertura delle reti di comunicazione elettronica in grado di fornire banda larga e successivamente provvedono ad aggiornare i dati periodicamente e comunque almeno ogni tre anni. Le informazioni raccolte nelle mappature geografiche presentano un livello di dettaglio locale appropriato, comprendono informazioni sufficienti sulla qualita' del servizio e sui relativi parametri e sono trattate conformemente all'articolo 20 comma 3. La mappatura dell'Autorita' riporta la copertura geografica corrente delle reti a banda larga all'interno del territorio, secondo quanto necessario per lo svolgimento dei propri compiti, ai sensi del presente decreto. Nell'attivita' di mappatura delle infrastrutture di rete di cui al comma 2 e coerentemente con il suo risultato, l'Autorita' pubblica informazioni adeguate, aggiornate e sufficienti, in accordo con i criteri e le finalita' definite dall'articolo 98-quindecies comma 2, per consentire agli utenti finali di analizzare lo stato di sviluppo dell'offerta di servizi di connettivita' al singolo indirizzo, anche al fine di effettuare valutazioni comparative sulle diverse offerte disponibili dei diversi operatori. L'Autorita' adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente comma. Il Ministero, anche tenendo conto della mappatura geografica corrente dell'Autorita' e delle relative informazioni, realizza una mappatura geografica che include le informazioni di previsione sulla copertura delle reti a banda larga, comprese le reti ad altissima capacita', all'interno del territorio nazionale, relative a un arco temporale predefinito dal Ministero medesimo, ai fini dell'accertamento degli elementi istruttori necessari per la definizione e adozione di interventi di politica industriale di settore, comprese le indagini richieste per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Tale mappatura di previsione contiene tutte le informazioni pertinenti, comprese le informazioni sulle installazioni pianificate, dalle imprese o dalle autorita' pubbliche, di reti ad altissima capacita' e di importanti aggiornamenti o estensioni delle reti a una velocita' di download di almeno 100 Mbps. L'Autorita' decide, in relazione ai compiti specificamente attribuitile ai sensi del presente decreto, la misura in cui e' opportuno avvalersi, in tutto o in parte, delle informazioni raccolte nell'ambito di tale previsione. Il Ministero puo' designare aree con confini territoriali definiti in cui, sulla base delle informazioni raccolte e dell'eventuale previsione acquisita a norma del comma 1, abbia accertato che, per la durata del periodo di riferimento delle previsioni, nessuna impresa o autorita' pubblica ha installato o intende installare una rete ad altissima capacita' o realizzare sulla sua rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocita' di download di almeno 100 Mbps. Il Ministero pubblica le aree designate. Nell'ambito dell'area designata, il Ministero puo' invitare nuovamente le imprese e le autorita' pubbliche a dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacita' per la durata del periodo di riferimento delle previsioni. Qualora, a seguito di tale invito, un'impresa o un'autorita' pubblica dichiari l'intenzione di agire in questo senso, il Ministero puo' chiedere ad altre imprese ed autorita' pubbliche di dichiarare l'eventuale intenzione di installare reti ad altissima capacita' o di realizzare sulla sua rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocita' di download di almeno 100 Mbps nella medesima area. Il Ministero specifica le informazioni da includere in tali comunicazioni, al fine di garantire almeno un livello di dettaglio analogo a quello preso in considerazione in un'eventuale previsione ai sensi del comma 1. Essa, inoltre, fa sapere alle imprese o alle autorita' pubbliche che manifestano interesse se l'area designata e' coperta o sara' presumibilmente coperta da una rete d'accesso di prossima generazione con velocita' di download inferiore a 100 Mbps sulla base delle informazioni raccolte a norma del comma 1. Tali misure sono adottate secondo una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa e' esclusa a priori. Se le informazioni pertinenti non sono disponibili sul mercato, il Ministero e l'Autorita', per quanto di rispettiva competenza, provvedono affinche' i dati scaturiti dalle mappature geografiche e non soggetti alla riservatezza commerciale siano direttamente accessibili conformemente alla direttiva 2003/98/CE per consentirne il riutilizzo. Qualora tali strumenti non siano disponibili sul mercato, il Ministero e l'Autorita', per quanto di rispettiva competenza, mettono a disposizione anche strumenti di informazione che consentano agli utenti finali di determinare la disponibilita' di connettivita' nelle diverse aree, con un livello di dettaglio utile a giustificare la loro scelta di operatore o fornitore del servizio. Il Ministero e l'Autorita', definiscono, mediante protocollo d'intesa, le modalita' di collaborazione ai fini dell'attuazione del presente articolo, con specifico riferimento allo scambio e condivisione di informazioni, le tempistiche e le metodologie di mappatura. In tale protocollo di intesa, il Ministero e l'Autorita' concordano un approccio alla mappatura che consenta coerenza, uniformita' ed accessibilita' dei dati e delle informazioni e che minimizzi l'onere informativo per le imprese.
Testo vigente dal 24 dicembre 2021 al 28 aprile 2024 · versione 39 su Normattiva