Art. 36
[1](( (Assegnazione armonizzata delle frequenze radio) (art. 36 eecc; art. 30 cod. 2003)))
[2](( Qualora l'uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le condizioni e le procedure di accesso siano state concordate e le imprese cui assegnare lo spettro radio siano state selezionate ai sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni dell'Unione, il Ministero concede i diritti di uso dello spettro radio secondo le modalita' stabilite da tali accordi e disposizioni. A condizione che nel caso di una procedura di selezione comune siano stati soddisfatti tutti i requisiti nazionali relativi al diritto di uso dello spettro radio in questione, non possono essere prescritte altre condizioni, ne' criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare la corretta applicazione dell'assegnazione comune di tale spettro radio.))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dall'avviso di rettifica in G.U. 23/07/2020, n. 184, non prevede piu' (con l'art. 38, comma 1, lettera g)) l'abrogazione del presente articolo.
Testo vigente dal 24 dicembre 2021, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva