Art. 38
[1](( (Procedure di armonizzazione) (ex art. 38 eecc e art. 22 Codice 2003)))
[2](( Il Ministero e l'Autorita', nell'assolvimento dei propri compiti, tengono in massima considerazione le raccomandazioni della Commissione europea di cui all'articolo 38, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972, concernenti l'armonizzazione dell'attuazione delle disposizioni ed il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva stessa. Qualora il Ministero o l'Autorita' decidano di non conformarsi ad una raccomandazione, ne informano la Commissione europea motivando le proprie decisioni.
Testo vigente dal 24 dicembre 2021, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva