Art. 40
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 SETTEMBRE 2024, N. 138)) 51
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138
51Il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138, ha disposto (con l'art. 41, comma 4) che "I provvedimenti attuativi degli articoli 40 e 41 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 continuano a trovare applicazione, per quanto non in contrasto con la legge e con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione delle determinazioni di cui all'articolo 40, comma 5, lettera l)".
Testo vigente dal 18 ottobre 2024, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva