Art. 46 — Variazioni non sostanziali degli impianti
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[1](ex art. 87-ter Codice 2003)
[2]1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti gia' provvisti di titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, l'interessato trasmette ((in formato digitale e mediante posta elettronica certificata)) all'Ente locale una comunicazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44, da inviare ai medesimi enti che hanno rilasciato i titoli abilitativi per la verifica della rispondenza dell'impianto a quanto dichiarato.
Testo vigente dal 25 febbraio 2023 al 28 aprile 2024 · versione 44 su Normattiva