Art. 63
[1](( (Rinnovo dei diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato) (art. 50 eecc)))
[2](( Il Ministero, d'intesa con l'Autorita', decide sul rinnovo dei diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato tempestivamente prima della scadenza della durata di tali diritti, salvo quando, al momento dell'assegnazione, e' stata esplicitamente esclusa la possibilita' di rinnovo. A tal fine, il Ministero valuta la necessita' di tale rinnovo di propria iniziativa o su richiesta del titolare del diritto, in quest'ultimo caso non piu' di cinque anni prima della scadenza della durata dei diritti di cui trattasi. Cio' non pregiudica le clausole di rinnovo applicabili a diritti esistenti. Nell'adottare una decisione ai sensi del comma 1, l'Autorita' prende in considerazione, tra l'altro:
- a)la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 4, all'articolo 58 comma 2, e all'articolo 61 comma 2, nonche' degli obiettivi di politica pubblica previsti dal diritto dell'Unione o nazionale;
- b)l'attuazione di una misura tecnica di attuazione adottata a norma dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE;
- c)l'esame dell'adeguatezza dell'attuazione delle condizioni associate al diritto di cui trattasi;
- d)la necessita' di promuovere la concorrenza o di evitarne qualsiasi distorsione, in linea con l'articolo 65;
- e)la necessita' di conseguire maggiore efficienza nell'uso dello spettro radio, alla luce dell'evoluzione tecnologica o del mercato;
- f)la necessita' di evitare una grave compromissione del servizio. Nel prendere in considerazione l'eventuale rinnovo di diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato per il quale il numero di diritti d'uso e' limitato ai sensi del comma 2 del presente articolo, l'Autorita' applica una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria e tra l'altro:
- a)
Testo vigente dal 24 dicembre 2021, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva