Art. 7
Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
(ex art. 7 eecc) Il Presidente e i Commissari dell'Autorita' sono nominati e operano ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249. ((2.)) L'Autorita' esercita i propri poteri in modo imparziale, obiettivo, trasparente e tempestivo. ((3.)) L'Autorita' opera in indipendenza e non sollecita ne' accetta istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti ad essa affidati, anche con riferimento allo sviluppo delle proprie procedure interne e all'organizzazione del personale. ((4.)) L'Autorita' dispone di risorse finanziarie e umane adeguate a svolgere i compiti ad essa assegnati; adotta e pubblica annualmente il proprio bilancio e gode di autonomia nella sua esecuzione. Il controllo sul bilancio dell'Autorita' e' esercitato in modo trasparente ed e' reso pubblico. ((5.)) L'Autorita' dispone di risorse finanziarie e umane sufficienti affinche' possa partecipare e contribuire attivamente al BEREC. Essa sostiene attivamente gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori e, allorche' adotta le proprie decisioni, tiene nella massima considerazione le linee guida, i pareri, le raccomandazioni, le posizioni comuni, le migliori prassi e le metodologie adottati dal BEREC. ((6.)) L'Autorita' riferisce annualmente al Parlamento sull'attivita' svolta e sui programmi di lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c) n. 12), della legge n. 249 del 1997. La relazione e' resa pubblica.
Testo vigente dal 9 febbraio 2022, tuttora in vigore · versione 40 su Normattiva