Art. 72
[2](( Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 4, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni incoraggia e, se del caso, garantisce, in conformita' con il presente decreto, un adeguato accesso, un'adeguata interconnessione e l'interoperabilita' dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo tale da promuovere l'efficienza, una concorrenza sostenibile, lo sviluppo di reti ad altissima capacita', investimenti efficienti e l'innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali. L'Autorita' fornisce orientamenti e rende disponibili al pubblico le procedure per ottenere l'accesso e l'interconnessione, garantendo che piccole e medie imprese e operatori aventi una portata geografica limitata possano trarre beneficio dagli obblighi imposti. In particolare, fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti di imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 79, l'Autorita' puo' imporre:
- a)nella misura necessaria a garantire la connettivita' da punto a punto, obblighi alle imprese soggette all'autorizzazione generale che controllano l'accesso agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, l'obbligo di interconnessione delle rispettive reti qualora non sia gia' previsto;
- b)in casi giustificati e nella misura necessaria, obblighi per le imprese soggette all'autorizzazione generale che controllano l'accesso agli utenti finali, onde rendere interoperabili i propri servizi;
- c)in casi giustificati, se la connettivita' da punto a punto tra gli utenti finali e' compromessa a causa della mancanza di interoperabilita' tra i servizi di comunicazione interpersonale e nella misura necessaria a garantire la connettivita' da punto a punto tra utenti finali, obblighi per i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dalla numerazione che abbiano un significativo livello di copertura e di diffusione tra gli utenti, onde rendere interoperabili i propri servizi;
- d)nella misura necessaria a garantire l'accessibilita' per gli utenti finali ai servizi di diffusione radiotelevisiva in digitale e servizi complementari correlati specificati dall'Autorita', l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle altre risorse di cui all'allegato n. 2, parte 2, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Gli obblighi di cui al comma 2, lettera c), sono imposti soltanto:
- a)nella misura necessaria a garantire l'interoperabilita' dei servizi di comunicazione interpersonale e possono comprendere obblighi proporzionati per i fornitori di tali servizi di pubblicare e autorizzare l'uso, la modifica e la ridistribuzione delle informazioni pertinenti da parte delle autorita' e di altri fornitori o di impiegare o attuare le norme o specifiche di cui all'articolo 39 comma 1, o di altre pertinenti norme europee o internazionali;
- b)qualora la Commissione europea, dopo aver consultato il BEREC e aver preso nella massima considerazione il suo parere, abbia riscontrato la presenza di una notevole minaccia alla connettivita' da punto a punto tra utenti finali in tutta l'Unione o in almeno tre Stati membri e abbia adottato misure di attuazione che specificano le caratteristiche e la portata degli obblighi che possono essere imposti. Tali misure di attuazione sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/1972. In particolare, fatti salvi i commi 1 e 2, l'Autorita' puo' imporre, in base a una richiesta ragionevole, gli obblighi di concedere l'accesso al cablaggio e alle risorse correlate all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione determinato dall'Autorita' qualora tale punto sia situato al di fuori dell'edificio. Ove giustificato dal fatto che la duplicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile, tali obblighi possono essere imposti ai fornitori di reti di comunicazione elettronica o ai proprietari del cablaggio e delle risorse correlate se non sono fornitori di reti di comunicazione elettronica. Le condizioni di accesso imposte possono comprendere norme specifiche sull'accesso a tali elementi di rete e alle risorse e ai servizi correlati, su trasparenza e non discriminazione e sulla ripartizione dei costi di accesso, se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio. Qualora l'Autorita' concluda relativamente, se applicabile, agli obblighi risultanti da eventuali pertinenti analisi di mercato, che l'obbligo imposto in conformita' del comma 2 non e' sufficiente a sormontare forti ostacoli fisici o economici non transitori alla duplicazione in base ad una situazione del mercato, esistente o emergente, che limita significativamente i risultati concorrenziali per gli utenti finali, puo' estendere, a condizioni eque e ragionevoli, l'imposizione di siffatti obblighi di accesso oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione fino a un punto che determina essere il piu' vicino agli utenti finali, in grado di ospitare un numero di connessioni degli utenti finali sufficiente per essere sostenibile sul piano commerciale per chi richiede accesso efficiente. Nel determinare la portata dell'estensione oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione, l'Autorita' tiene nella massima considerazione le pertinenti linee guida del BEREC. L'Autorita' puo' imporre obblighi di accesso attivo o virtuale, se giustificati da motivazioni tecniche o economiche. L'Autorita' non impone a fornitori di reti di comunicazione elettronica obblighi a norma del comma 2 qualora stabilisca che:
Testo vigente dal 24 dicembre 2021, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva