Art. 88
Separazione funzionale
[1](ex art. 77 eecc- art. 50-bis Codice 2003)
[2]1. L'Autorita', qualora accerti che gli obblighi appropriati imposti ai sensi degli articoli da 80 a 85 si sono rivelati inefficaci per conseguire un'effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza o fallimenti del mercato individuati in relazione alla fornitura all'ingrosso di taluni mercati di prodotti di accesso, puo', in via eccezionale e conformemente all'articolo 79 comma 2, secondo paragrafo, imporre alle imprese verticalmente integrate l'obbligo di collocare le attivita' relative alla fornitura all'ingrosso di detti prodotti di accesso in un'entita' commerciale operante in modo indipendente. Tale entita' commerciale deve fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, ((incluse le)) altre entita' commerciali all'interno della societa' madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure. 2. Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l'Autorita' presenta una richiesta alla Commissione europea fornendo:
- a)le prove degli esiti degli accertamenti effettuati dall'Autorita' descritti al comma 1;
- b)una valutazione motivata dalla quale si deduca che le prospettive di una concorrenza effettiva e sostenibile basata sulle infrastrutture sono scarse o assenti;
- c)un'analisi dell'impatto previsto dall'Autorita', sull'impresa, in particolare sulla forza lavoro dell'impresa separata, sul settore delle comunicazioni elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi a investirvi, in particolare per quanto riguarda la necessita' di garantire la coesione sociale e territoriale, nonche' sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l'impatto previsto sulla concorrenza e ogni potenziale effetto risultante sui consumatori;
- d)un'analisi delle ragioni per cui l'obbligo in questione sarebbe lo strumento piu' efficace per applicare le misure correttive volte a ovviare ai problemi di concorrenza o ai fallimenti del mercato individuati. 3. Il progetto di misura di separazione funzionale comprende i seguenti elementi:
- a)la natura e il livello di separazione precisi, specificando, in particolare, lo status giuridico dell'entita' commerciale separata;
- b)l'individuazione dei beni dell'entita' commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entita' deve fornire;
- c)le disposizioni gestionali per assicurare l'indipendenza del personale dell'entita' commerciale separata e gli incentivi corrispondenti;
- d)le norme per garantire l'osservanza degli obblighi;
- e)le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate;
- f)
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33
22con decorrenza dal 1 luglio 2016
Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che le presenti modifiche si applicheranno a decorrere dal 1° luglio 2016.
Testo vigente dal 28 aprile 2024, tuttora in vigore · versione 49 su Normattiva