Art. 28
Divieto di discriminazione retributiva (legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 2)
(( E' vietata qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale e' attribuito un valore uguale. )) I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne ((ed essere elaborati in modo da eliminare le discriminazioni)).
Testo vigente dal 20 febbraio 2010, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva