Art. 30-bis — Divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari collettive. Differenze di trattamento consentite
Nelle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta, specificamente per quanto riguarda:
- a)il campo d'applicazione di tali forme pensionistiche e relative condizioni d'accesso;
- b)l'obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi;
- c)il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonche' le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni. La fissazione di livelli differenti per le prestazioni e' consentita soltanto se necessaria per tener conto di elementi di calcolo attuariale differenti per i due sessi nel caso di forme pensionistiche a contribuzione definita. Nel caso di forme pensionistiche a prestazioni definite, finanziate mediante capitalizzazione, alcuni elementi possono variare sempreche' l'ineguaglianza degli importi sia da attribuire alle conseguenze dell'utilizzazione di fattori attuariali che variano a seconda del sesso all'atto dell'attuazione del finanziamento del regime. I dati attuariali che giustificano trattamenti diversificati ai sensi del comma 2 devono essere affidabili, pertinenti ed accurati. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) esercita i suoi poteri ed effettua le attivita' necessarie, al fine di garantire l'affidabilita', la pertinenza e l'accuratezza dei dati attuariali che giustificano trattamenti diversificati ai sensi del comma 2, anche allo scopo di evitare discriminazioni. Essa inoltre raccoglie, pubblica e aggiorna i dati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante, relazionando almeno annualmente al Comitato nazionale di parita' e pari opportunita' nel lavoro. Tali attivita' sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 20 febbraio 2010, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva