Art. 35-bisAssistenza alle vittime

((Coloro che ritengano di aver subito una discriminazione ai sensi del capo II del presente titolo possono presentare una denuncia all'Organismo per la parita', a norma degli articoli 36 e 37. Le denunce possono essere presentate sia di persona, in forma orale, che per iscritto, anche con l'utilizzo di modalita' telematiche, cosi' da garantire il piu' ampio accesso ai servizi offerti dagli organismi per la parita', nonche' gli accomodamenti ragionevoli per assicurare alle persone con disabilita' parita' di accesso e di tutela. I dati personali raccolti sono trattati a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal decreto 10 agosto 2018, n. 101, con l'adozione delle misure appropriate e specifiche previste per le categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del medesimo regolamento.)) ((L' Organismo per la parita' offre assistenza gratuita alle vittime, fornendo loro una consulenza mirata alla loro situazione specifica ed informandole in merito:))

  • a)((alla normativa applicabile;))
  • b)ai servizi offerti e ai relativi aspetti procedurali;
  • c)ai mezzi di ricorso disponibili, sia in via giudiziale che stragiudiziale;
  • d)alle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e protezione dei dati personali;
  • e)alla possibilita' di ottenere un sostegno psicologico o di altro tipo, anche per il tramite di altri organismi od organizzazioni, quali i centri antiviolenza.)) ((Effettuata una prima istruttoria, l'Organismo per la parita' stabilisce con parere motivato se dar seguito alla denuncia o archiviarla e ne informa i denuncianti.)) ((I pareri dell'Organismo per la parita' possono essere prodotti in giudizio e sono valutati come prova dal giudice che accerta la discriminazione, a norma dell'articolo 116 del codice di procedura civile.)) ((L' Organismo per la parita' pubblica almeno la sintesi dei propri pareri motivati e delle proprie decisioni di particolare rilevanza, anonimizzati a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato e integrato dal decreto 10 agosto 2018, n. 101.)) 18
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91

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Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91 ha disposto (con l'art. 7, comma 5, alinea) che "A decorrere dalla data di insediamento di cui all'articolo 3, comma 7, al codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni".

Testo vigente dal 7 giugno 2026, tuttora in vigore · versione 21 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198~art35bis · fonte su Normattiva