Art. 116 c.p.c.
Valutazione delle prove
[1]Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.
[2]Il giudice puo' desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva