Art. 43 — Promozione delle azioni positive (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 1, comma 3)
Le azioni positive di cui all'articolo 42 possono essere promosse dal Comitato di cui all'articolo 8 e dalle consigliere e dai consiglieri di parita' di cui all'articolo 12, dai centri per la parita' e le pari opportunita' a livello nazionale, locale e aziendale, comunque denominati, ((dai centri per l'impiego,)) dai datori di lavoro pubblici e privati, dai centri di formazione professionale, delle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche su proposta delle rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Testo vigente dal 24 settembre 2015, tuttora in vigore · versione 16 su Normattiva