Art. 50-bis — Prevenzione delle discriminazioni
I contratti collettivi possono prevedere misure specifiche, ivi compresi codici di condotta, linee guida e buone prassi, per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale e, in particolare, le molestie e le molestie sessuali nel luogo del lavoro, nelle condizioni di lavoro, nonche' nella formazione e crescita professionale.
Testo vigente dal 20 febbraio 2010, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva