Art. 52Principi in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile (legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 1, commi 1 e 2)

Il presente capo indica i principi generali volti a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunita' tra uomini e donne nell'attivita' economica e imprenditoriale, e, in particolare, i principi diretti a:

  • a)favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;
  • b)promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalita' delle donne imprenditrici;
  • c)agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile;
  • d)favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;
  • e)promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti piu' innovativi dei diversi settori produttivi.

Testo vigente dal 31 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198~art52 · fonte su Normattiva