Art. 53Principi in materia di beneficiari delle azioni positive (legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 2, comma 1)

I principi in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile si rivolgono ai seguenti soggetti:

  • a)le societa' cooperative e le societa' di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le societa' di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonche' le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
  • b)le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le societa' di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al settanta per cento a donne.

Testo vigente dal 31 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198~art53 · fonte su Normattiva