Art. 55-novies
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ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 maggio 2026, n. 91
Testo vigente dal 1 gennaio 2027, tuttora in vigore · versione 22 su Normattiva
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Spiegazione
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2 versioni dal 2007
Collegamenti
Art. 55-octies — Promozione del principio di parita' di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura
Al fine di promuovere il principio della parita' di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, il Ministro per i diritti e le pari opportunita' favorisce il dialogo con le associazioni, gli organismi e gli enti che hanno un legittimo interesse…
Art. 2 — Promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunita' (decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articolo 5)
Spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunita', a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonche' a consentire l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione…
Art. 15 — Compiti e funzioni
Le consigliere ed i consiglieri di parita' operano in coordinamento con l'Organismo per la parita' e, tenendo conto degli indirizzi generali di attivita' di quest'ultimo, intraprendono ogni utile iniziativa, nell'ambito delle competenze delle regioni, delle citta'…
Art. 55-ter — Divieto di discriminazione
E' vietata ogni discriminazione diretta e indiretta fondata sul sesso nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura. Il divieto di cui al comma 1 si applica a tutti i soggetti, pubblici e privati, fornitori di beni e servizi che sono a disposizione del pubblico…
Art. 1 — Divieto di discriminazione e parita' di trattamento e di opportunita' tra donne e uomini, nonche' integrazione dell'obiettivo della parita' tra donne e uomini in tutte le politiche e attivita'
… disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle…
Art. 13 — Requisiti e attribuzioni (decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articoli 1, comma 2, 2, comma 2)
Le consigliere e i consiglieri di parita' devono possedere requisiti di indipendenza e specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parita' e pari opportunita' nonche' di mercato del lavoro, comprovati da idonea…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198~art55novies · fonte su Normattiva