Art. 55-quater
Parita' di trattamento tra uomini e donne nei servizi assicurativi e altri servizi finanziari
Nei contratti ((conclusi per la prima volta a partire dal 21 dicembre 2012,)) il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari non puo' determinare differenze nei premi e nelle prestazioni. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2014, N. 161)). In ogni caso i costi inerenti alla gravidanza e alla maternita' non possono determinare differenze nei premi o nelle prestazioni individuali. ((3. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) vigila sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, avuto riguardo alla tutela degli assicurati nonche' alla competitivita' e al buon funzionamento del sistema assicurativo. L'IVASS esercita altresi' i suoi poteri ed effettua le attivita' necessarie al fine di garantire che le differenze nei premi o nelle prestazioni, consentite per i contratti conclusi prima del 21 dicembre 2012, permangano a condizione che siano state fondate su dati attuariali e statistici affidabili e che le basi tecniche non siano mutate)) La violazione delle disposizioni di cui ai ((commi 1, 2 e 3, secondo periodo,)) costituisce inosservanza al divieto di cui all'articolo 55-ter. ((L'IVASS)) provvede allo svolgimento delle attivita' previste al comma 3 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 25 novembre 2014, tuttora in vigore · versione 14 su Normattiva