Art. 9 — Convocazione e funzionamento (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 5, commi 5 e 6)
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Il Comitato e' convocato, oltre che su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, quando ne facciano richiesta meta' piu' uno dei suoi componenti. Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e a quello del collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'articolo 11, nonche' in ordine alle relative spese.
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