Art. 10 c.g.c. (Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile)Rinvio della discussione

1. Il collegio puo' rinviare la discussione della causa per non piu' di una volta soltanto per grave impedimento di uno o piu' componenti del collegio o delle parti e per non piu' di sei mesi.

Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~allegato-2-norme-di-attuazione-del-codice-della-giustizia-co-art10 · fonte su Normattiva