Art. 10 c.g.c. (Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile) — Rinvio della discussione
1. Il collegio puo' rinviare la discussione della causa per non piu' di una volta soltanto per grave impedimento di uno o piu' componenti del collegio o delle parti e per non piu' di sei mesi.
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