Art. 115
Rinvio della discussione
[1]Si applica alle udienze del collegio la disposizione dell'articolo 82.
[2]Il collegio puo' inoltre rinviare la discussione della causa per non piu' di una volta soltanto per grave impedimento del tribunale o delle parti e non oltre la seconda udienza successiva a quella fissata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 190 del codice.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva