Art. 15 c.g.c. (Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile)Divieto di private informazioni

1. Il giudice non puo' ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti a se', ne' puo' ricevere memorie se non per mezzo della segreteria.

Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~allegato-2-norme-di-attuazione-del-codice-della-giustizia-co-art15 · fonte su Normattiva