Art. 15 c.g.c. (Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile) — Divieto di private informazioni
1. Il giudice non puo' ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti a se', ne' puo' ricevere memorie se non per mezzo della segreteria.
Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva