Art. 1 c.g.c.
[1]ALLEGATO 1
[2]CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE
[3]Art. 1
[4](Ambiti della giurisdizione contabile)
[5]1. La Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi di conto, di responsabilita' amministrativa per danno all'erario e negli altri giudizi in materia di contabilita' pubblica.
[6]2. Sono devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti i giudizi in materia pensionistica, i giudizi aventi per oggetto l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e gli altri giudizi nelle materie specificate dalla legge.
[7]3. La giurisdizione della Corte dei conti e' esercitata dai giudici contabili secondo le norme del presente codice.
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