Art. 101 c.g.c.
Deliberazione
[1]1. La decisione e' deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione.
[2]2. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa.
[3]3. Il collegio, nel deliberare sul merito, decide su tutte le domande proposte e non oltre i limiti di esse e sulle relative eccezioni; non puo' pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti.
[4]4. La decisione e' presa a maggioranza dei voti. Il primo a votare e' il relatore, quindi l'altro o gli altri giudici e infine il presidente.
[5]5. Quando su una questione si prospettano piu' soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante, e cosi' successivamente finche' le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva.
[6]6. Chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo. La motivazione e' quindi stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all'altro giudice.
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