Art. 104 c.g.c.Incidenti formali in udienza

[1]1. Se una delle parti propone in udienza un formale incidente processuale, questo viene risolto dal collegio con ordinanza.

[2]2. Ove sia stata sospesa l'udienza, l'ordinanza e' letta dal presidente alla riapertura dell'udienza stessa.

Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art104 · fonte su Normattiva