Art. 280 c.p.c. — Contenuto e disciplina dell'ordinanza del collegio
[1]((Con la sua ordinanza il collegio fissa la udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a se' nel caso previsto nell'articolo seguente.
[2]Il cancelliere inserisce l'ordinanza nel fascicolo di ufficio e ne da tempestiva comunicazione alle parti a norma dell'art. 176 secondo comma.
[3]Per effetto dell'ordinanza il giudice istruttore e' investito di tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1951, tuttora in vigore · versione 10 su Normattiva