Art. 109 c.g.c.Prosecuzione o riassunzione di processo interrotto

[1]1. La prosecuzione del giudizio puo' avvenire all'udienza o mediante deposito in segreteria di una comparsa contenente l'istanza di fissazione d'udienza in prosecuzione.

[2]2. Il giudice, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito della comparsa, fissa la data della udienza e contestualmente assegna un termine per la notificazione e per il deposito di memorie e documenti.

[3]3. La comparsa, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, e' notificata alle altre parti a cura dell'istante.

[4]4. Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dei commi precedenti, l'altra parte puo' riassumere il processo ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 303 del codice di procedura civile.

[5]5. In caso d'interruzione del processo si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 107.

[6]6. Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art109 · fonte su Normattiva