Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE Notificazione della sentenza ex art. 303, comma 2, c.p.c. - Omessa impugnazione da parte dei chiamati all'eredità - Accettazione tacita - Esclusione - Ragioni. · SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - IN GENERE In genere.
La mancata impugnazione della sentenza notificata collettivamente e impersonalmente ai chiamati all'eredità nell'ultimo domicilio del defunto, ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c., non integra accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di un comportamento meramente inerte, dal quale non può desumersi in alcun modo una manifestazione di volontà.
Cass. civ. n. 3267/2026Sez. 3Rv. 677828-01
Riguarda ancheart. 476 Codice civile
Precedenti: 675937-01, 669971-02
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE Interruzione del processo per morte della parte - Ricorso per riassunzione - Notificazione individuale nei confronti dei chiamati all'eredità - Valida instaurazione del rapporto processuale - Condizioni - Successore universale della parte deceduta - Necessità - Assunzione della qualità di erede - Esclusione - Condizioni - Difetto di legitimatio ad causam - Eccezione relativa proposta per la prima volta in cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di interruzione del processo per morte di una parte, il ricorso per riassunzione ad opera di quella non colpita dall'evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti del chiamato all'eredità, è idoneo ad instaurare validamente il rapporto processuale nei confronti di quest'ultimo, nel caso in cui rivesta la qualità di successore universale della parte deceduta ex art. 110 c.p.c., fermo restando che egli non assume la qualità di erede per il solo fatto di aver ricevuto ed accettato la predetta notifica, ma ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di legitimatio ad causam, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la predetta riassunzione, non potendo, tuttavia, sollevare tale eccezione, per la prima volta, con il ricorso per cassazione, posto che essa, in ragione della sua natura sostanziale, introduce una questione che va risolta nel merito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, per difetto della qualità di erede, formulata dai chiamati all'eredità, per la prima volta, in sede di legittimità nel controricorso).
Cass. civ. n. 32377/2025Sez. 3Rv. 677174-01
Riguarda ancheart. 110 Codice di procedura civile
Precedenti: 617377-01, 675997-01, 675613-01
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI Cause scindibili - Evento interruttivo relativo a una sola parte - Interruzione dell'intero processo - Tempestiva riassunzione ad opera di una delle parti - Operatività rispetto a tutte le parti - Potere della parte che riassume il processo di sciogliere il cumulo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di cumulo di cause scindibili, qualora il giudice - a fronte di un evento che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze - interrompa l'intero processo, la riassunzione, effettuata, nel termine indicato dall'art. 305 c.p.c., esclusivamente da una delle parti interessate, notificando il ricorso e il decreto di fissazione di udienza a tutti i contraddittori, deve ritenersi tempestiva rispetto a ognuna delle parti e non può essere dichiarata, con riferimento a costoro, l'estinzione parziale del processo, considerato anche che chi pone in essere la detta riassunzione non ha il potere di sciogliere il menzionato cumulo (notificando l'atto riassuntivo unicamente ad alcuni dei contraddittori), giacché, in presenza di un processo cumulato per iniziativa delle parti, il potere di separazione compete al giudice. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che, nel corso di un giudizio ex art. 645 c.p.c., interrotto per la dichiarazione di fallimento del debitore principale, ha ritenuto sufficiente la riassunzione effettuata dal solo garante, notificata alle altre parti, a riattivare l'unico processo nei confronti di tutte le diverse domande cumulate già proposte al momento iniziale della lite).
Cass. civ. n. 29021/2025Sez. 1Rv. 675990-01
Riguarda ancheart. 105 Codice di procedura civileart. 300 Codice di procedura civileart. 305 Codice di procedura civileart. 307 Codice di procedura civile
Precedenti: 657937-02, 657575-01
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA Trattazione unitaria di più cause connesse e scindibili - Evento interruttivo riguardante una parte di una cause connessa - Effetti - Dichiarazione di interruzione dell'intero processo - Conseguenze - Istanza di riassunzione della causa non interessata dall'evento interruttivo - Necessità - Omissione - Estinzione del processo.
Nel caso di trattazione unitaria di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, l'evento interruttivo che colpisce una delle parti delle cause connesse produce effetti limitatamente al procedimento relativo alla stessa, con la conseguenza che, ove il giudice abbia dichiarato l'interruzione dell'intero processo, senza disporre la separazione della causa cui tale evento non è riferibile e fissare udienza per la sua prosecuzione, questa non può aver luogo se la parte interessata, analogamente a quanto previsto dall'art. 289 c.p.c., non propone tempestiva istanza di riassunzione, la cui mancanza determina l'estinzione del giudizio.
Cass. civ. n. 28384/2025Sez. 3Rv. 676630-01
Riguarda ancheart. 274 Codice di procedura civileart. 289 Codice di procedura civileart. 300 Codice di procedura civileart. 305 Codice di procedura civile
Precedenti: 675564-01
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - IN GENERE Riassunzione del processo interrotto per morte del de cuius - Costituzione del chiamato all’eredità - Accettazione tacita - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.
In caso di morte della parte e costituzione in giudizio del chiamato all'eredità, a seguito di riassunzione del processo da parte di altro soggetto, l'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità deve estendersi al complessivo comportamento del chiamato e all'eventuale possesso e gestione, anche solo parziale, di beni ereditari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva valorizzato, quali elementi indicativi dell'accettazione tacita del chiamato, sia la circostanza che questi si era costituito nel giudizio riassunto a seguito del decesso della de cuius, sia il fatto che egli era nel possesso di beni ereditari, mentre la sua rinuncia all'eredità era intervenuta solo dopo la sentenza di primo grado che lo aveva visto soccombente rispetto alla domanda di riduzione per lesione di legittima).
Cass. civ. n. 24378/2025Sez. 2Rv. 676237-01
Riguarda ancheart. 476 Codice civileart. 485 Codice civileart. 110 Codice di procedura civile
Precedenti: 675017-01, 671769-01
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA' DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE Cause inscindibili - Unità del rapporto processuale - Estinzione parziale - Esclusione - Conseguenze - Tempestiva riassunzione solo nei confronti di alcuni litisconsorti necessari - Idoneità ad evitare l'estinzione - Ordine di integrazione del contraddittorio - Necessità.
Il principio dell'unità del rapporto processuale tra cause inscindibili inibisce che esso possa estinguersi solo in parte e restare in vita per alcune delle azioni che ne costituiscono oggetto e ciò indipendentemente dall'eventuale eccezione di estinzione parziale sollevata da alcuna delle parti, giacché trova applicazione il rilievo officioso di cui al comma 4 dell'art. 307 c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69 del 2009; ne deriva che la tempestiva riassunzione nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari non determina l'estinzione dell'intero processo, né delle sole cause non riassunte, dovendo il giudice, piuttosto, ordinare l'integrazione del contraddittorio.
Cass. civ. n. 20991/2025Sez. 2Rv. 675964-03
Riguarda ancheart. 102 Codice di procedura civileart. 331 Codice di procedura civileart. 305 Codice di procedura civileart. 307 Codice di procedura civile
Precedenti: 624142-01
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE Riassunzione nei confronti degli eredi - Qualità di successore a titolo universale - Sufficienza - Onere dei convenuti di dimostrare il contrario - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze in punto di individuazione dei soggetti nei cui confronti deve essere riassunta o proseguita la causa.
Nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo. Per l'effetto, i soggetti nei cui confronti deve essere riassunta o proseguita la causa non sono soltanto coloro che abbiano già accettato l'eredità, ma tutti quelli che allo stato degli atti oggettivamente presentino un valido titolo per succedere alla parte deceduta, dovendo perciò considerarsi tali tutti i chiamati di cui non sia già conosciuta o conoscibile l'intervenuta rinuncia all'eredità.
Cass. civ. n. 18494/2025Sez. 2Rv. 675997-01
Riguarda ancheart. 486 Codice civileart. 110 Codice di procedura civile
Precedenti: 670501-01
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE Morte della parte - Riassunzione del processo - Individuazione degli eredi - Criteri - Risultanze formali - Sufficienza - Prova contraria.
Alla luce di una interpretazione dell'art. 303, comma 2, c.p.c. conforme ai principi di sollecita definizione del processo e di tutela del diritto di difesa di cui all'art. 111 Cost., ai fini della riassunzione del processo dopo la morte della parte occorre diligentemente accertare che i soggetti evocati in giudizio quali eredi siano formalmente investiti del titolo a succedere e che esso permanga al momento della riassunzione, essendo necessario e sufficiente il riscontro della titolarità anzidetta in forza di quanto risulti legalmente allo stato degli atti, qualora non sia conosciuta (o conoscibile con l'ordinaria diligenza) alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (per rinuncia, indegnità, premorienza o altra causa), gravando sui predetti convenuti l'onere di dimostrare tempestivamente il contrario.
Cass. civ. n. 17009/2025Sez. LRv. 675613-01
Riguarda ancheart. 470 Codice civileart. 519 Codice civileart. 2697 Codice civileart. 111 Costituzione
Precedenti: 619380-01
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA Trattazione unitaria o riunione di più cause connesse e scindibili - Evento interruttivo riguardante una delle parti di una o più cause connesse - Effetti - Interruzione dell'intero procedimento - Esclusione - Interruzione del solo giudizio di cui è parte il soggetto colpito dall'evento interruttivo - Omessa fissazione dell’udienza per la prosecuzione dell’altra causa - Richiesta di riassunzione della causa scindibile non colpita dall’evento interruttivo - Conseguenze - Fattispecie.
In caso di trattazione unitaria di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti delle cause connesse opera solo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall'evento; ne consegue che per il prosieguo della controversia - in caso di mancata separazione e di omessa fissazione dell'udienza - non colpita dall'evento interruttivo, la parte interessata deve proporre tempestiva istanza di riassunzione (analogamente a quanto previsto dall'art. 289 c.p.c.) in difetto verificandosi l'estinzione del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento con cui era stata dichiarata l'estinzione dell'intero giudizio in luogo dell'estinzione della sola causa scindibile scaturita dall'intervento adesivo di una parte poi deceduta, nonostante il convenuto avesse tempestivamente chiesto la riassunzione della controversia scindibile non colpita dall'evento interruttivo).
Cass. civ. n. 16883/2025Sez. 2Rv. 675564-01
Riguarda ancheart. 274 Codice di procedura civileart. 300 Codice di procedura civileart. 305 Codice di procedura civileart. 289 Codice di procedura civile
Precedenti: 657575-01, 598541-01
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE Rapporto processuale originariamente sorto tra defunto e terzo - Citazione in giudizio del chiamato all'eredità - Mancata assunzione della qualità di erede - Onere della prova - Spettanza - A carico del chiamato - Fondamento.
In caso di rapporto processuale originariamente sorto tra defunto e terzo, ove quest'ultimo convenga in giudizio il chiamato all'eredità della parte deceduta, spetta a tale chiamato dimostrare di non aver assunto la qualità di erede e, dunque, di non aver accettato l'eredità, in base al principio di vicinanza della prova, giacché, prima dell'accettazione, il chiamato all'eredità è titolare di una facoltà che può incidere sull'evoluzione del rapporto successorio e, conseguentemente, su quello processuale sorto in origine tra defunto e terzo.
Cass. civ. n. 14668/2025Sez. 3Rv. 674982-02
Riguarda ancheart. 457 Codice civileart. 459 Codice civileart. 110 Codice di procedura civileart. 300 Codice di procedura civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 670501-01, 667175-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).