Art. 111 c.g.c. — Estinzione del processo
[1]1. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 110, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.
[2]2. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non puo' essere inferiore ad un mese ne' superiore a tre.
[3]3. Il processo si estingue, altresi', se per un anno non si sia presentata domanda di fissazione udienza o non si sia fatto alcun altro atto di procedura.
[4]4. L'estinzione opera di diritto ed e' dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza.
[5]5. L'estinzione del processo non estingue l'azione.
[6]6. L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza.
[7]7. Dalle prove raccolte il giudice puo' desumere argomenti di prova ai sensi dell'articolo 95, comma 3.
[8]8. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
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