Art. 112 c.g.c.Casi di correzione di errori materiali

[1]1. Le sentenze e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

[2]2. L'ordinanza di correzione e' notificata alle altre parti a cura del ricorrente. A seguito della notifica la sentenza e' ordinariamente impugnabile relativamente alle parti corrette.

[3]3. Nel caso di sentenze che siano state impugnate in appello, la correzione puo' essere devoluta in gravame ed effettuata dal giudice dell'appello.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art112 · fonte su Normattiva