Art. 130 c.p.p.
Correzione di errori materiali
La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullita', e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, e' disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo e' impugnato, e l'impugnazione non e' dichiarata inammissibile, la correzione e' disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione. ((1-bis. Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantita' della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione e' disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo e' impugnato, alla rettificazione provvede la corte di cassazione a norma dell'articolo 619, comma 2)) Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. Dell'ordinanza che ha disposto la correzione e' fatta annotazione sull'originale dell'atto.
Testo vigente dal 3 agosto 2017, tuttora in vigore · versione 240 su Normattiva