Art. 125 c.g.c.Deposito del ricorso

[1]1. Il ricorso, con la relativa documentazione e con la prova delle avvenute notificazioni, e' depositato nella segreteria delle sezioni riunite entro dieci giorni decorrenti dall'ultima notificazione, a pena di inammissibilita'.

[2]2. E' fatta salva la facolta' della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione dell'atto si perfeziona per il notificante.

[3]3. La parte che si avvale della facolta' di cui al comma 2 e' tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si e' perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova l'impugnazione e' inammissibile.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art125 · fonte su Normattiva