Art. 128 c.g.c.Decisione

[1]1. Le sezioni riunite, entro trenta giorni dal deposito del ricorso, decidono in camera di consiglio, al termine dell'udienza di discussione.

[2]2. Ove, ai fini della decisione, si renda necessario un supplemento istruttorio, le sezioni riunite adottano ordinanza e fissano, con la stessa, la parte onerata, il termine per l'espletamento degli incombenti e la data di udienza in prosecuzione.

[3]3. Il dispositivo della sentenza, oppure dell'ordinanza istruttoria, e' letto al termine della camera di consiglio e si considera reso noto alle parti costituite.

[4]4. La sentenza che definisce il giudizio, regola le spese di giustizia e se del caso quelle di difesa sostenute dalle parti ai sensi dell'articolo 31. La sentenza e' pubblicata entro quarantacinque giorni dalla camera di consiglio nella quale e' stata deliberata.

[5]5. La segreteria da' comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della sentenza a tutte le parti legittimate al giudizio o comunque intervenute nello stesso.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art128 · fonte su Normattiva