Art. 128 c.g.c. — Decisione
[1]1. Le sezioni riunite, entro trenta giorni dal deposito del ricorso, decidono in camera di consiglio, al termine dell'udienza di discussione.
[2]2. Ove, ai fini della decisione, si renda necessario un supplemento istruttorio, le sezioni riunite adottano ordinanza e fissano, con la stessa, la parte onerata, il termine per l'espletamento degli incombenti e la data di udienza in prosecuzione.
[3]3. Il dispositivo della sentenza, oppure dell'ordinanza istruttoria, e' letto al termine della camera di consiglio e si considera reso noto alle parti costituite.
[4]4. La sentenza che definisce il giudizio, regola le spese di giustizia e se del caso quelle di difesa sostenute dalle parti ai sensi dell'articolo 31. La sentenza e' pubblicata entro quarantacinque giorni dalla camera di consiglio nella quale e' stata deliberata.
[5]5. La segreteria da' comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della sentenza a tutte le parti legittimate al giudizio o comunque intervenute nello stesso.
Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva