Art. 135 c.g.c.
Opposizione
[1]1. Le parti possono proporre opposizione al collegio, con ricorso da depositarsi nella segreteria della competente sezione giurisdizionale regionale, nel termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto.
[2]2. Il deposito del ricorso sospende l'esecuzione del decreto.
[3]3. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito, fissa l'udienza di discussione. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere piu' di quaranta giorni.
[4]4. Entro dieci giorni dalla emanazione del decreto di fissazione dell'udienza quest'ultimo, unitamente al ricorso in opposizione, deve essere notificato al resistente, a cura dell'opponente.
[5]5. Tra la data di notificazione e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venti giorni.
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