Art. 131 c.g.c.
Ambito di applicazione
[1]1. Nei giudizi di responsabilita' amministrativa e di conto, qualora emergano fatti dannosi di lieve entita' patrimonialmente lesiva, ovvero addebiti d'importo non superiore a 10.000 euro, il presidente della competente sezione giurisdizionale o un consigliere da lui delegato, sentito il pubblico ministero, puo' determinare con decreto la somma da pagare all'erario.
[2]2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti il limite di somma di cui al comma 1 e' aggiornato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva