Art. 136 c.g.c.
Decisione
1. Il collegio, sentite le parti presenti, e omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede ad eventuale ulteriore attivita' istruttoria, e definisce il giudizio con sentenza.
Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva