Art. 138 c.g.c.Anagrafe degli agenti contabili

[1]1. Le amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale.

[2]2. Presso la Corte dei conti e' istituita e tenuta in apposito sistema informativo una anagrafe degli agenti contabili, nella quale confluiscono i dati costantemente comunicati dalle amministrazioni e le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione.

[3]3. Ai fini del deposito dei conti e dei relativi atti e documenti, e' consentito l'utilizzo delle modalita' stabilite con i decreti di cui all'articolo 6 comma 3.

[4]4. I conti giudiziali e i relativi atti o documenti sono trasmessi alla Corte dei conti mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione. I relativi fascicoli cartacei possono essere formati a cura delle segreterie delle sezioni senza addebito di spese, esclusivamente nel caso di iscrizione a ruolo d'udienza.

[5]5. All'anagrafe di cui al comma 2 possono accedere le amministrazioni interessate, le sezioni giurisdizionali e le procure territorialmente competenti, secondo modalita' stabilite ai sensi dell'articolo 6, comma 3.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art138 · fonte su Normattiva