Art. 141 c.g.c.
Ricorso
[1]1. Il pubblico ministero, di sua iniziativa o su richiesta che gli venga fatta dalla Corte dei conti nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, o su segnalazione dei competenti uffici o degli organi di controllo interno dell'amministrazione interessata, promuove il giudizio per la resa del conto nei casi di:
- a)cessazione dell'agente contabile dal proprio ufficio senza aver presentato il conto della sua gestione;
- b)deficienze accertate dall'amministrazione in corso di gestione o comunque prima della scadenza del termine di presentazione del conto;
- c)ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento e il conto non sia stato compilato d'ufficio.
- d)omissione del deposito del conto rilevata dalle risultanze dell'anagrafe di cui all'articolo 138 o ((...)) anche a seguito di comunicazione ((...)) della segreteria della sezione.
[2]2. Il giudizio per la resa del conto si propone con ricorso al giudice monocratico, designato previamente dal presidente della sezione.
[3]3. Il ricorso contiene l'individuazione dell'agente contabile, della natura della gestione e il relativo periodo, l'amministrazione interessata, gli elementi in fatto e in diritto su cui si fonda l'obbligo di resa del conto, la richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato omesso deposito del conto entro il termine fissato nel decreto di cui al comma 4.
[4]4. Il giudice monocratico decide ((...)) con decreto motivato entro trenta giorni dal deposito del ricorso; in caso di accoglimento, assegna al contabile un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, decorrente dalla legale conoscenza del decreto, ((per la presentazione del conto all'amministrazione dandone notizia alla sezione giurisdizionale; assegna, altresi', un termine all'amministrazione per il rispetto di tutti gli altri adempimenti e per il conseguente deposito del conto presso la segreteria della sezione.))
[5]5. Copia del ricorso e del decreto, a cura del pubblico ministero, e' notificata all'agente contabile per il tramite dell'amministrazione da cui dipende.
[6]6. Decorso inutilmente il termine fissato per il deposito del conto, il giudice dispone con decreto immediatamente esecutivo la compilazione d'ufficio del conto, a spese dell'agente contabile e, salvo che non ravvisi gravi e giustificati motivi, determina l'importo della sanzione pecuniaria a carico di quest'ultimo, non superiore alla meta' degli stipendi, aggi o indennita' al medesimo dovuti in relazione al periodo cui il conto si riferisce, ovvero, qualora l'agente contabile non goda di stipendio, aggio o indennita', non superiore a 1.000 euro ((, importo aggiornato ai sensi dell'articolo 131, comma 2)).
[7]7. Se risulta che l'agente contabile ha presentato il conto alla propria amministrazione e quest'ultima non lo ha trasmesso e depositato presso la sezione giurisdizionale, il conto e' acquisito d'ufficio dal giudice monocratico, che commina la sanzione pecuniaria di cui al comma 6 al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 139, comma 2.
Testo vigente dal 31 ottobre 2019, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva