Art. 146 c.g.c.
Decreto di discarico
[1]1. Qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, il giudice designato deposita la relazione nella quale propone il discarico del contabile.
[2]2. Il presidente, ove non dissenta, ordina la trasmissione della relazione al pubblico ministero, che esprime il proprio avviso entro il termine perentorio di trenta giorni.
[3]3. Se non e' espresso avviso contrario entro il termine di cui al comma 2, l'approvazione del conto e' data dal presidente, con decreto di discarico.
[4]4. Il decreto puo' essere anche collettivo e riferirsi tanto a conti successivi resi dallo stesso agente, quanto a conti prodotti da piu' contabili della stessa amministrazione o riguardanti gestioni contabili omogenee.
[5]5. Il decreto di discarico, a cura della segreteria della sezione, e' comunicato all'agente contabile per il tramite dell'amministrazione da cui esso dipende ed al pubblico ministero.
Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva