Art. 15 c.g.c.
Difetto di giurisdizione
[1]1. Il difetto di giurisdizione e' rilevato in primo grado anche d'ufficio.
[2]2. Nei giudizi di impugnazione, il difetto di giurisdizione e' rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.
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