Art. 152 c.g.c.Forma della domanda

1. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:

  • a)l'indicazione del giudice;
  • b)gli elementi identificativi del ricorrente, del convenuto e delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto;
  • c)la determinazione dell'oggetto della domanda;
  • d)l'esposizione succinta dei fatti e la specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda;
  • e)l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione;
  • f)la formulazione delle conclusioni;
  • g)la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.

Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art152 · fonte su Normattiva