Art. 152 c.g.c. — Forma della domanda
1. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:
- a)l'indicazione del giudice;
- b)gli elementi identificativi del ricorrente, del convenuto e delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto;
- c)la determinazione dell'oggetto della domanda;
- d)l'esposizione succinta dei fatti e la specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda;
- e)l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione;
- f)la formulazione delle conclusioni;
- g)la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.
Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva