Art. 40 c.p.a.
Contenuto del ricorso
1. Il ricorso deve contenere distintamente:
- a)gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto;
- b)l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;
- c)l'esposizione sommaria dei fatti;
- d)i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;
- e)l'indicazione dei mezzi di prova;
- f)l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;
- g)la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale. 2. I motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili.
Testo vigente dal 18 settembre 2012, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva